(Commento a Tribunale Ancona sent. del 31/3/2026 n. 640 e Cass. civ., Sez. I, ord. del 05/06/2026, n. 18164)
Due storie diverse ma accomunate sotto diversi punti di vista.
Due casi sfociati in contenziosi per il riconoscimento e la quantificazione dell’assegno divorzile: uno si ferma alla pronuncia di primo grado, l’altro arriva in Cassazione.
Due percorsi differenti per approdare a due pronunce molto simili, tra le quali appare utile tracciare alcune illuminanti analogie.
Una moglie che aveva lasciato l’attività di avvocato in Italia per seguire il marito negli Stati Uniti, curare la famiglia e crescere
la figlia, per poi rientrare in Italia e riprendere la professione con risultati economici molto modesti.
Un’altra che neppure era riuscita ad immettersi nel mondo del lavoro, perché, dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza e completato la pratica forense, aveva contratto matrimonio. Rimasta poi incinta, prima di potersi preparare all’esame di abilitazione, dopo le gravidanze aveva, come l’altra, seguito il coniuge – con i figli – nella sua carriera in varie sedi estere.
In entrambi i casi percorsi di vita che avevano progressivamente allontanato le coniugi, per diversi anni, da una stabile collocazione nel mondo del lavoro.
In entrambi i casi due mariti che avevano potuto continuare a svolgere le proprie professioni, facendo anzi carriera e raggiungendo redditi ragguardevoli, malgrado le loro famiglie si allargassero.
Finite le relazioni sentimentali, deciso di separarsi e poi divorziare, sostenevano che le coniugi avessero scelto liberamente e che, una volta liberatesi dai carichi familiari, dopo anni e in scenari economici mutati, avrebbero dovuto insistere nel cercare di re- immettersi nel mondo del lavoro, senza voler riconoscere loro il contributo economico previsto dalla Legge in presenza di rigorosi presupposti.
Di qui i contenziosi.
Il Tribunale di Ancona – con qualche mese di anticipo – arriva alle medesime conclusioni cui poi giungerà la Cassazione, riaffermando un ormai solido principio, quello secondo cui “In tema di assegno divorzile, una volta accertata una significativa disparità economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, il diritto del coniuge economicamente più debole va riconosciuto quando lo squilibrio risulti causalmente collegato all’assetto di vita familiare concretamente adottato, che abbia impedito o fortemente ostacolato la costruzione di un autonomo percorso professionale, anche in assenza di un espresso accordo in tal senso”.
Ed infatti, la Cassazione qualche mese dopo afferma che “La funzione perequativo-compensativa dell’assegno divorzile, espressione del principio di solidarietà post-coniugale, ne impone il riconoscimento, in presenza di una rilevante disparità economico-patrimoniale, non solo quando il sacrificio professionale del coniuge debole discenda da un accordo espresso tra i coniugi, ma anche quando emerga una conduzione univoca della vita familiare, idonea a rivelare una scelta comune tacita, a fronte del contributo esclusivo o prevalente del richiedente alla famiglia o alla formazione del patrimonio dell’altro coniuge, anche sotto forma di risparmio di spesa; il relativo accertamento può essere fondato anche su presunzioni”.
Il nucleo comune delle due pronunce – che deve orientare anche i tentativi di accordi tra le parti – è dunque che l’assegno divorzile spetta quando il divario economico successivo al divorzio non è un mero dato fotografico, ma l’esito di un modello
familiare condiviso che ha favorito la carriera e l’accumulazione patrimoniale di un coniuge a prezzo del sacrificio professionale dell’altro, a prescindere da accordi espressi ma ricavabile anche attraverso presunzioni ricavabili da dati
empirici relativi allo svolgimento del ménage familiare (alquanto semplici).
Chi è stato chiamato a giudicare ha verificato come “la coniuge avesse assunto in via prevalente la cura della casa e dei figli, adattando la propria vita personale e professionale alle esigenze del nucleo familiare e ai frequenti spostamenti imposti dalla carriera del coniuge” rilevando inoltre “ Né vale in senso contrario il rilievo, svolto dal ricorrente, circa la presenza di aiuti domestici o di supporti esterni, trattandosi di circostanza che, pur potendo alleggerire alcuni profili materiali della gestione quotidiana, non esclude il contributo personale e organizzativo fornito dalla sig.ra XX alla conduzione della vita familiare”.
Quanto all’ulteriore rilievo, spesso ricorrente tra le motivazioni addotte da chi pretende di negare il contributo, secondo cui il coniuge avrebbe più volte sollecitato la moglie a intraprendere un’attività lavorativa, il Tribunale dorico ha avuto modo di osservare “va ribadita, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, l’irrilevanza della genesi soggettiva delle scelte, bensì il loro concreto inserimento in un modello di vita familiare condiviso, che, nel caso di specie, si è strutturato attorno alle esigenze della carriera diplomatica del sig. YY. In un simile contesto, le eventuali sollecitazioni del marito alla ricerca di un’occupazione non valgono ad elidere il dato sostanziale per cui la sig.ra XX ha dovuto conformare le proprie prospettive di vita e di lavoro a quelle del coniuge, rinunciando, in concreto, alla costruzione di un autonomo e stabile percorso professionale, reso oggettivamente difficile dalla situazione di precarietà organizzativa e dai continui trasferimenti. Non può inoltre condividersi l’assunto del ricorrente secondo cui la mancata acquisizione, da parte della sig.ra XX, di una attività lavorativa successivamente alla crisi del rapporto coniugale possa essere ricondotta a una inerzia colpevole, tenuto conto del titolo di studio posseduto, delle competenze linguistiche e della rete relazionale da lei costruita nel tempo. Gli elementi valorizzati dal ricorrente non appaiono, nel caso concreto, idonei a fondare un giudizio di effettiva e concreta spendibilità nel mercato del lavoro, tenuto conto, da un lato, della natura peculiare e settoriale delle esperienze maturate dalla resistente in ausilio del marito e, dall’altro, dell’assenza di un percorso professionale autonomo e continuativo nel corso della vita lavorativa. Deve, inoltre, rilevarsi come dagli atti emerga che la sig.ra XX, all’indomani della crisi coniugale e all’età di cinquant’anni, si sia attivata, nei limiti delle proprie possibilità, per tentare un reinserimento nel mondo del lavoro [….]. Tali elementi, complessivamente considerati, escludono che la condizione attuale della resistente, oggi quasi sessantenne, possa essere qualificata in termini di inerzia colpevole, dovendo piuttosto essere ricondotta alle oggettive difficoltà di reinserimento lavorativo connesse all’età, alla mancanza di una pregressa esperienza professionale strutturata e alla specificità del percorso di vita familiare intrapreso nel corso del matrimonio. Ne consegue che lo squilibrio economico accertato non può essere imputato a scelte individuali negligenti della sig.ra XX, ma si pone in rapporto causale con l’assetto di vita familiare sopra descritto”.
La sentenza di Ancona applica principi già in precedenza espressi dalla Suprema Corte e poi ri- espressi in modo coerente con la sintesi della Cassazione del 2026, con l’unica specificità di una più accentuata valorizzazione, in sede di quantificazione, del patrimonio già in capo alla beneficiaria.
Difatti, nel caso della pronuncia anconetana, la misura dell’assegno è stata determinata ridimensionando la pretesa della richiedente e tenendo conto anche del patrimonio immobiliare già nella disponibilità della stessa e dell’eventuale contributo dell’altro coniuge alla sua formazione.
In conclusione, tali principi sono ormai univoci nell’orientare l’an debeatur, ossia la verifica dei criteri di sussistenza dei presupposti per richiedere l’assegno divorzile; quel che invece risulta sempre alquanto arduo è poi il quantum, ossia quantificare il corrispettivo economico mensile a fronte di tale sacrificio e del suo peso sul divario reddituale venutosi a creare, nella cui determinazione incidono molteplici variabili.
(Articolo pubblicato su LG – Laboratorio Giuridico – numero Giugno 2026 – MGA Editore)



