Clausola di mediazione e decreto ingiuntivo: se le parti si sono impegnate a trattare prima di agire, il giudice non può ignorarlo

La Corte d’Appello di Ancona con sentenza n. 568 del 19 maggio 2026 attribuisce piena efficacia processuale alla clausola contrattuale che impone di esperire la conciliazione o mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale: secondo la Corte, tale pattuizione rende improcedibile anche la domanda proposta in via monitoria, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, perché le parti si sono vincolate a non agire in giudizio prima del tentativo conciliativo.

Il dato normativo di riferimento è oggi l’art. 5-sexies d.lgs. 28/2010, introdotto dalla riforma del 2022, secondo cui, quando contratto, statuto o atto costitutivo prevedono una clausola di mediazione, l’esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

1. Il principio affermato dalla Corte d’Appello di Ancona

Nel caso deciso dalla Corte, il contratto prevedeva che ogni controversia dovesse essere sottoposta alla procedura di conciliazione e che le parti si impegnassero a ricorrervi “prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale”. Proprio questa formulazione è stata ritenuta decisiva per affermare la cogenza della clausola e la conseguente preclusione temporanea dell’azione giudiziale, anche in sede monitoria.

La Corte ha quindi accolto l’appello, dichiarato l’improcedibilità della domanda e revocato il decreto ingiuntivo.

2. Il nodo interpretativo: clausola pattizia e procedimento monitorio

La questione nasce dal coordinamento tra la mediazione convenzionale e il procedimento per decreto ingiuntivo. La sentenza osserva che l’art. 5-sexies richiama i commi 2, 5 e 6 dell’art. 5 del d.lgs. 28/2010, ma non richiama l’art. 5-bis, che disciplina l’opposizione a decreto ingiuntivo nella mediazione obbligatoria ex lege.

Da ciò la Corte trae una conseguenza precisa: non vi sarebbe spazio, in presenza di una clausola contrattuale chiara, per ottenere il decreto e differire il tentativo di mediazione alla successiva fase di opposizione, perché ciò contrasterebbe con l’effetto vincolante del contratto ex art. 1372 c.c., che obbliga le parti a tentare prima la via conciliativa.

3. Il precedente di legittimità richiamato e il motivo del dissenso

La sentenza dà atto di un diverso principio espresso dalla Cassazione in materia condominiale, secondo cui la clausola del regolamento che impone un tentativo di componimento amichevole non integra di per sé una condizione di procedibilità, poiché i presupposti processuali trovano fondamento nella legge e non nell’autonomia privata

La Corte d’Appello, tuttavia, sceglie di non aderire a quel precedente, valorizzando:

  • l’introduzione dell’art. 5-sexies;
  • la formulazione particolarmente stringente della clausola;
  • il percorso interpretativo favorevole alla piena effettività degli strumenti ADR convenzionali.

Esiste infatti un orientamento favorevole all’efficacia della clausola di mediazione quale condizione di procedibilità anche del ricorso monitorio, quando la clausola imponga espressamente il previo tentativo conciliativo prima di qualsiasi azione giudiziale. Tale orientamento conduce, nel monitorio, alla improcedibilità della domanda e alla revoca del decreto ingiuntivo, richiamando precedenti di merito conformi, quali: Trib. Ancona 14 gennaio 2025 n. 33, nonché Trib. Milano n. 1008/2022 e Trib. Roma n. 20690/2017.

Ne consegue che la clausola contrattuale, o anche statutaria, di conciliazione formulata in termini chiari e anticipati può operare come condizione di procedibilità anche del procedimento monitorio, impedendo l’emissione o la conservazione del decreto ingiuntivo se il tentativo non è stato previamente esperito.

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