Il ricorso unico di separazione e divorzio, introdotto dal 1° marzo 2023, è possibile anche nell’ipotesi consensuale?

La facoltà di domanda cumulativa, introdotta con la riforma Cartabia, era pacifica solo nel caso della separazione giudiziale, ma non per quella consensuale.

Effettivamente l’effetto prenotativo sulla domanda divorzile avrebbe poco senso, visto che la separazione consensuale si esaurisce nel giro di pochi mesi con la relativa omologa e che comunque per pronunciare lo scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio è richiesto sempre il decorso di almeno 6 mesi dalla separazione consensuale.

Ed infatti l’art. 473 bis-49 c.p.c. prevede espressamente il cumulo nella sola ipotesi contenziosa, mentre analoga norma non è prevista dall’art. 473 bis-51 c.p.c., che regola il ricorso consensuale.

Ciò aveva fatto scaturire dubbi interpretativi ed aveva generato diversi orientamenti giurisprudenziali (favorevoli: Milano, Vercelli, Genova, Lamezia Terme; contrari: Firenze, Padova, Bari), tanto che il Tribunale di Treviso, a cui una coppia di coniugi aveva presentato ricorso consensuale cumulativo, aveva sottoposto la questione pregiudiziale di rito alla Suprema Corte.

La Cassazione I Sez. Civile si è quindi recentemente pronunciata con la Sentenza n. 28727 del 16.10.2023, esprimendosi in senso favorevole.

Le motivazioni, più o meno condivisibili, derivano da un’interpretazione meno vincolata all’aspetto letterale delle norme e più sistematica, agganciata ai principi generali e soprattutto allo spirito della riforma, che è quello della concentrazione dell’attività processuale per la gestione complessiva della crisi familiare.

La sentenza, oltre ad elencare una serie di norme e principi generali che depongono a sostegno del cumulo – o almeno non sono contrarie ad esso – quali la previsione generale del cumulo oggettivo delle domande contro la stessa persona (art. 10 comma 2 e 104 comma 1 c.p.c.), nonché la previsione ora di un rito uniforme per entrambe le procedure, è utile anche per far comprendere come si svolge in termini pratici la trattazione della cd. domanda cumulativa consensuale.

Il Tribunale, all’esito del positivo esame della domanda di separazione consensuale, provvederà con sentenza che, una volta passata in giudicato, sarà trasmessa all’Ufficiale di Stato Civile, mentre con separata ordinanza, in ordine alla domanda divorzile congiunta, non ancora procedibile, rimetterà la causa dinanzi al Giudice relatore affinché acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma delle condizioni già formulate.

In proposito, giova inoltre richiamare l’art. 473 bis -51 c.p.c., che oggi prevede la facoltà per le parti di sostituire la comparizione in udienza con il deposito di note scritte, avanzandone richiesta nel ricorso introduttivo.

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