Con la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ciascun coniuge perde i diritti successori nei confronti dell’ex coniuge divorziato venuto a mancare.
Ugualmente accade nel caso delle unioni civili dopo lo scioglimento dell’unione.
L’unica eccezione a tale regola è la previsione di cui all’art. 9 bis della cd. Legge sul Divorzio, ove si prevede che il divorziato, come lo sciolto civilmente, possa chiedere che gli venga riconosciuto il diritto di ricevere un assegno periodico a carico dell’eredità se purché egli sia titolare dell’assegno di divorzio, si trovi in stato di bisogno e ovviamente non sia passato a nuove nozze.
L’art. 9 bis Legge Divorzio precisa anche che l’assegno a carico dell’eredità non spetta se la liquidazione dell’assegno divorzile sia avvenuta una tantum, ossia in unica soluzione, perché con tale liquidazione cessa ogni ulteriore necessità di tutelare il coniuge debole, che ha ritenuto soddisfatta la sua posizione con l’attribuzione di una somma adeguata anche alle sue esigenze future.
Circa i criteri di quantificazione, la norma in commento indica come parametri, oltre all’entità del bisogno, l’importo dell’assegno di divorzio, l’eventuale pensione di reversibilità, le sostanze ereditarie, il numero e la qualità degli eredi e le loro condizioni economiche.
In particolare, il criterio dell’importo dell’assegno divorzile periodico di cui era titolare il coniuge divorziato superstite al momento del decesso dell’ex coniuge obbligato, esso rappresenta il limite massimo, vale adire che gli eredi non possono essere gravati economicamente in misura maggiore rispetto a quanto lo fosse il de cuius.
Una volta accertata la sussistenza dello stato di bisogno del coniuge superstite, il Tribunale dovrà effettuare anche una valutazione quantitativa considerandone l’entità effettiva e concreta.
Da tener presente che il godimento della pensione di reversibilità, a cui il coniuge superstite titolare dell’assegno divorzile ha diritto, influisce sulle sue condizioni economiche e può anche escludere il suo stato di bisogno, facendo così venir meno uno dei presupposti richiesti per l’attribuzione dell’assegno a carico dell’eredità.
La misura dell’assegno in esame, poi, deve essere determinata tenendo conto anche delle sostanze ereditarie, il calcolo del cui ammontare, tuttavia, è molto discusso.
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