L’oggetto del contendere, da cui prende le mosse la sentenza in commento, verte su un peculiare caso di elevata conflittualità genitoriale e di distanza geografica di un genitore (il padre).
Difatti, la relazione tra i genitori della minore era sorta negli U.S.A., la madre era poi rientrata con la figlia in Italia e a lungo il padre non aveva fatto rientro, né per vedere la figlia né per partecipare all’indagine peritale durante il processo.
In sede di CTU era emerso che non era possibile ricollegare il rifiuto – della minore ad incontrare il padre-esclusivamente a condotte addebitabili alla madre, seppure, d’altro canto, fossero emerse condotte disfunzionali di quest’ultima, in violazione del principio della bi-genitorialità, corroborate da una riscontrata adesione acritica della minore al pensiero materno al fine di compiacerla. Di contro, tuttavia, c’erano le gravi e prolungate assenze del padre dalla vita della figlia, connotate da distanza non solo fisica ma anche emotiva.
Nel complesso una situazione complicata che lasciava adito ad ampi spazi di valutazione discrezionale in capo a chi deve esercitare la funzione giudicante.
Il Tribunale di primo grado aveva disposto l’affido super esclusivo della minore alla madre e la misura era stata confermata in sede di reclamo alla Corte d’Appello, che aveva accolto l’impugnazione solo in punto di assegno di mantenimento per la minore, moderatamente ridimensionato.
Il padre, dotato di mezzi economici, spingeva la sua battaglia fino al massimo grado di giudizio.
In questa sede non esamineremo il motivo di impugnazione relativo alla quantificazione del mantenimento, bensì quello relativo alla violazione degli artt. 115 -116 c.p.c. in relazione ai criteri legali di valutazione delle prove afferenti alla assenza e al disinteresse paterno, posti a fondamento dell’affido super esclusivo.
Tale censura offriva lo spunto alla Suprema Corte per un’attenta disamina del quadro normativo, a partire dall’art. 337 quater Cod. Civ.. Tale norma circoscrive l’ipotesi derogatoria rispetto all’affido condiviso prevedendo l’affido esclusivo in casi espressamente delimitati, ossia di contrarietà all’interesse del minore, e lasciando comunque a entrambi i genitori l’assunzione delle decisioni di maggiore interesse per i loro figli. Viceversa l’affido super esclusivo è di creazione giurisprudenziale e in esso anche le decisioni di maggiore interesse per i figli vengono sottratte al genitore non affidatario, al quale rimane soltanto un
potere di vigilanza sull’operato del genitore affidatario in via esclusiva e la possibilità di rivolgersi al giudice quando ritenga violato l’interesse dei figli minori.
Il distinguo rende evidente come la misura sia estrema e la discrezionalità del giudice vada limitata al massimo.
L’iter logico prosegue mettendo in correlazione il disposto delle due norme – affido condiviso (337 ter c.c.) ed esclusivo (337 quater c.c.) – con quello analogo esistente tra gli artt. 330 e 333 c.c. relativi alle misure limitative/ablative della responsabilità genitoriale: nelle prime due il limite è dato dalla contrarietà all’interesse del minore, nelle seconde due è dato dal “comportamento pregiudizievole” per il figlio.
E qui la Corte mette in guardia dalle falle normative: “non è desumibile dal parametro normativo né l’entità della limitazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale né quali siano le differenze tra la contrarietà all’interesse del minore che dà luogo all’affidamento esclusivo e quella che determina l’affido super esclusivo e se in questa ultima abbia maggiore spazio il profilo della condotta dei genitori. Si tratta, in conclusione, di una categoria dai contorni non predeterminati dalla norma nemmeno come clausola generale. Ciò, da un lato, ne consiglia un uso davvero residuale, essendo in gioco la limitazione di un diritto fondamentale ed inviolabile della persona, sia del minore che del genitore, ovvero il diritto alla bigenitorialità; dall’altro ne impone un accertamento rigoroso dei presupposti, tenendo conto della maggiore rilevanza del profilo soggettivo nei provvedimenti conformativi della responsabilità genitoriale, quale deve ritenersi anche l’affido super esclusivo, non potendosi escludere dall’esercizio della genitorialità la madre o il padre senza l’accertamento di condotte pregiudizievoli di non modesta entità. Ciò perché, ove le gravi difficoltà di esercizio della bigenitorialità rivestano, all’esito di rigoroso accertamento, carattere oggettivo, c’è lo strumento normativo dell’affido esclusivo che non conserva al genitore non affidatario le decisioni di maggior interesse e ben può essere modulato dal giudice del merito con riferimento a conflittualità, lontananza (attualmente in gran parte superamento con comunicazione telematica) e atteggiamento del minore”.
Quindi nell’ipotesi di cd. Affido super esclusivo “la contrarietà (all’interesse del minore) deve essere radicale, grave e rigorosamente accertata” e l’accertamento da svolgersi deve essere rivolto alla valutazione puntuale dell’assolvimento degli oneri allegativi e probatori in capo alla parte che lo richiede “non potendosi fondare su valutazioni sostanzialmente fondate su ragioni di opportunità”.
Partendo da queste basi, la rilettura della misura dell’affido super esclusivo, adottata dai giudici di primo e secondo grado in quel caso concreto, lasciava emergere chiari punti di debolezza, quali:
- la conflittualità, in sé, senza esplorarne le cause, è requisito insufficiente, così come la mera necessità di assumere decisioni nel corso della vita del minore, necessarie allo sviluppo della sua personalità, essendovi decisioni che devono essere prese rapidamente per non ostacolare la vita quotidiana del minore ed altre temporalmente compatibili con la lontananza, come quelle d’indirizzo scolastico, quelle sanitarie, ove non sia richiesto intervento immediato e quelle di orientamento generale. L‘ostacolo o impedimento costituito dalla conflittualità non poteva essere presunto ma avrebbe dovuto essere oggetto di accertamento in relazione alle cause ed alle conseguenze non solo immediate nello sviluppo psichico del minore;
- la valorizzazione in modo del tutto generico della ferma contrarietà della minore ad avere una relazione con il padre, senza porre in correlazione questa patologia relazionale con la causa individuata dal CTU nel perdurante comportamento disfunzionale della madre e nella distorta concezione della genitorialità, che emergeva dagli ampi stralci della CTU, non confutati dal giudice del merito;
- della conflittualità, in sé ostativa ad un sereno esercizio della responsabilità genitoriale, erano state radicalmente trascurate le cause, non essendo stato oggetto di accertamento comparativo effettivo il dedotto, allegato e condiviso dalla CTU comportamento ostruzionistico materno;
- ma soprattutto, allorché la Corte territoriale affermava che l’affido condiviso sarebbe una “sanzione” per la madre, compie una valutazione opposta a quella che il paradigma normativo richiede: “Ciò che il giudice del merito deve accertare è se la bigenitorialità costituisce una scelta contraria all’interesse del minore in una situazione in cui non è confutata la indicazione della CTU secondo la quale il rapporto esclusivo con la madre è disfunzionale e non quale genitore la garantirebbe, in via meramente ipotetica, meglio. Questa valutazione sarebbe doverosa ove si dovesse decidere quale debba essere nell’ambito della bigenitorialità, il genitore collocatario ma non quando la decisione adottata porti ad escludere radicalmente dall’esercizio della responsabilità genitoriale uno di essi”.
L’affido super esclusivo è stato pertanto cassato con rinvio al Giudice di merito.
(Articolo pubblicato su Laboratorio Giuridico – numero febbraio 2026 – MGA Editore)



