Assegno post-scioglimento di unione civile e piena applicazione dei principi dell’assegno divorzile.

La Corte di Cassazione – Sez. I Civile Ordinanza n. 25495/2025 depositata il 17 settembre 2025 – è stata chiamata a occuparsi di uno scioglimento di una unione civile, nell’ambito del quale, per effetto di domanda riconvenzionale, si chiedeva il riconoscimento di un assegno mensile.

L’iter processuale era stato molto tortuoso.

In primo grado il Tribunale di Pordenone aveva riconosciuto l’assegno nella misura di Euro 550,00 mensili.
In appello, la Corte d’Appello di Trieste aveva ribaltato la sentenza e negato il riconoscimento dell’assegno.
A seguito di ricorso per Cassazione, con sentenza del 27 dicembre 2023 n. 35969 le Sezioni Unite avevano accolto la domanda, rinviando alla Corte d’Appello di Trieste, in diversa composizione, per un nuovo accertamento dei presupposti necessari per il riconoscimento dell’assegno, da valutarsi in relazione alla diversa prospettiva temporale segnata dall’estensione della durata del rapporto al periodo di convivenza che aveva preceduto la costituzione dell’unione civile. Così enunciando il principio di diritto relativo all’estensione anche alle unioni civili dei medesimi criteri applicati per il riconoscimento dell’assegno divorzile, ivi inclusa anche la durata della convivenza che ha preceduto l’unione (“In caso di scioglimento dell’unione civile conclusa ai sensi dell’art. 1, comma 25, della L. n. 76 del 2016, la durata del rapporto – individuata dall’art. 5, comma 6, della L. n. 898 del 1970 (richiamato dal citato comma 25) quale criterio di valutazione dei presupposti necessari per il riconoscimento del diritto all’assegno in favore della parte che non disponga di mezzi adeguati e non sia in grado di procurarseli – si estende anche al periodo di convivenza di fatto che abbia preceduto la formalizzazione dell’unione, ancorché lo stesso si sia svolto, in tutto o in parte, in epoca anteriore all’entrata in vigore della predetta L. n. 76 del 2016“).
Quindi, valorizzando la durata dell’unione e il carattere assistenziale–compensativo del contributo (vi era una consistente disparità economico-patrimoniale tra le due), veniva riconosciuto un assegno nella misura di Euro 550,00 mensili, di fatto ritornando alla quantificazione della sentenza di primo grado.
Avverso la predetta sentenza questa volta proponeva ricorso per Cassazione la parte onerata.
Ciò diveniva quindi occasione per delineare un percorso logico giuridico molto esaustivo, prendendo le mosse dalla distinzione tra assegno di mantenimento in sede separativa e assegno divorzile, una distinzione marcata dalla solidarietà coniugale, che caratterizza solo il primo connotandolo con la finalità del mantenimento di tenore di vita matrimoniale, e che invece nel secondo si riduce a solidarietà post-coniugale.
La sola funzione assistenziale può giustificare l’assegno divorzile, ma in tal caso l’assegno resta parametrato tendenzialmente ai criteri di cui all’art. 438 c.c. (Cass. 19306/2023).
Viceversa, ove ricorra anche la funzione perequativo-compensativa, se lo squilibrio economico sia conseguenza delle scelte fatte nella vita matrimoniale, esso va parametrato al contributo che il richiedente dimostri di avere dato alla formazione del patrimonio comune o dell’altro coniuge durante la vita matrimoniale (includendovi la stabile convivenza anteriore alla unione civile/matrimoniale).
Si opera quindi una complessiva ponderazione dell’intera storia della coppia, rendendo anche una prognosi futura, ove parità e solidarietà si coniugano con il principio di auto responsabilità, svincolando l’assegno dal criterio del tenore di vita, parametrandolo invece a un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare (Cass. 22/03/2023, n.8254; Cass. 13/04/2023, n. 9824; Cass. 18/1/2024 n. 1897; Cass. n. 26520 del 11/10/2024; Cass. n.32354 del 13/12/2024).
Qui l’ordinanza in commento arriva a sancire che tali principi siano senz’altro valevoli anche in tema di assegno chiesto a seguito di scioglimento della unione civile, alla quale la Corte, nella sua funzione nomofilattica, restituisce la precisa funzione disegnata dal nostro legislatore, ossia formalizzare e dare rilevanza giuridica piena al rapporto tra due persone legate da una relazione omo affettiva.
Pur essendo istituto diverso dal matrimonio, in quanto si può sciogliere con minori formalità e non conosce la fase di separazione e gli istituti ad essa connessi (come assegno di mantenimento), per espressa disposizione di Legge ad esso si applica l’istituto dell’assegno divorzile.
Da ciò discende come corollario che la sentenza impugnata abbia tradito il pieno adempimento del mandato conferito dalle SS.UU. del 27 dicembre 2023 n. 35969, nonché la piena e corretta applicazione dell’art. 5 comma 6 della L. 898/1970.

Quindi la sentenza impugnata è stata ancora una volta cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Trieste in diversa composizione per un nuovo esame, attenendosi al principio di diritto enunciato:
Nell’ambito della unione civile, non diversamente da quanto avviene nel matrimonio, l’assegno divorzile può riconoscersi ove, previo accertamento della inadeguatezza dei mezzi del richiedente, se ne individui la funzione assistenziale e la funzione perequativo‑compensativa.
Mentre la prima va individuata nella inadeguatezza di mezzi sufficienti ad una vita autonoma e dignitosa e nella impossibilità di procurarseli malgrado ogni diligente sforzo, la seconda ricorre se lo squilibrio economico tra le parti dipenda dalle scelte di conduzione della vita comune e dal sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, in funzione dell’assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in quanto detto sacrificio sia stato funzionale a fornire un apprezzabile contributo al ménage domestico e alla formazione del patrimonio comune e dell’altra parte. Con la precisazione che la sola funzione assistenziale può giustificare il riconoscimento di un assegno, che in questo caso non viene parametrato al tenore di vita bensì a quanto necessario per soddisfare le esigenze esistenziali dell’avente diritto; se invece ricorre anche la funzione compensativa, che assorbe quella assistenziale, l’assegno va parametrato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale dell’altra parte
.”

(Articolo pubblicato sul numero di novembre 2025 della rivista Laboratorio Giuridico edita da MGA Editore).

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