Genitori e pubblicazioni social che coinvolgono i figli: con la separazione coniugale cambia qualcosa?

La riflessione prende lo spunto da un contenzioso divorzile, nell’ambito del quale un Tribunale marchigiano era stato investito, tra le altre questioni, anche di quella relativa alle pubblicazioni social di immagini della figlia minorenne da parte dei genitori

In particolare le pubblicazioni ritraenti la minore erano avvenute in maniera massiccia ad opera di un genitore dopo la fine dell’unione coniugale, nel periodo in cui i due erano già legalmente separati.

La ricorrente aveva chiesto di affrontare le dinamiche di sovraesposizione dell’immagine della figlia da parte dell’altro genitore, manifestatesi con maggiore evidenza dopo la separazione, per cui, nell’esclusivo interesse della minore aveva chiesto una maggiore condivisione e limitazione genitoriale nell’uso dei social, chiedendo al Tribunale una regolamentazione delle condivisioni social riguardanti la figlia minore.

Il Tribunale di Primo grado, in maniera alquanto discutibile (probabilmente fuorviato da materiale documentale non attentamente esaminato) affrontando la questione, aveva rigettato la domanda materna per il testuale motivo: non è fondata e deve essere rigettata la richiesta limitazione dell’esposizione delle immagini della figlia minore YY sui social o la loro sottoposizione al consenso di essa o della madre, contrasta con le produzioni documentali del (padre), dalle quali si evince che la figlia ha un profilo personale sul social Instagram e che anche la madre condivide sui propri social immagini e momenti privati della figlia, per cui è meglio rimettere la rimozione richiesta all’eventuale iniziativa dei genitori o della stessa minore”.

ln buona sostanza, il Tribunale non aveva operato distinzioni tra immagini pubblicate anteriormente alla separazione (quindi presumibilmente concordate tra i genitori) e immagini pubblicate invece in epoca posteriore, per le quali non era affatto dimostrato il consenso (né dell’altro genitore né della ragazzina), finendo così per rigettare la domanda, sostenendo che i genitori non potessero controllare reciprocamente le foto pubblicate con la minore perché entrambi sui loro rispettivi profili le pubblicavano (sic!).

Ancor più grave risulta la statuizione nella parte in cui rimetteva l’iniziativa alla minore, la quale all’epoca della proposizione della domanda non aveva ancora compiuto 14 anni e dunque non avrebbe potuto neanche avere un suo profilo social.

Giova pertanto ricordare che:

•          la diffusione online di immagini di un minore costituisce trattamento di dati personali sensibili, soggetto a consenso congiunto di entrambi i titolari della responsabilità genitoriale;

•          un figlio in età adolescenziale ha diritto alla costruzione libera e autonoma della propria identità digitale e personale, e alla sua protezione, come riconosciuto dalla giurisprudenza e dalla normativa privacy (GDPR e Codice Privacy);

•          la pubblicazione di immagini personali sui social, effettuata unilateralmente da un genitore – senza il consenso o la consultazione dell’altro genitore – viola il diritto alla riservatezza del figlio minore, esponendolo a rischi di profilazione, cyberbullismo e diffusione incontrollata.

La giurisprudenza nazionale ha già riconosciuto la prevalenza dell’interesse del minore alla riservatezza rispetto al diritto del genitore di pubblicare immagini, sulla scorta di norme europee e italiane che richiedono il consenso genitoriale congiunto per il trattamento dei dati dei minori su piattaforme online, ex multis:

– Trib. Roma, 23 dicembre 2017, ha ritenuto che la pubblicazione di immagini del figlio minorenne su Facebook ledesse il diritto all’immagine e alla riservatezza del minore, in assenza di consenso dell’altro genitore, ordinandone la rimozione;

– Trib. Mantova, 19 settembre 2017, ha vietato a un genitore di continuare a pubblicare immagini del figlio su Facebook, ritenendo prevalente il diritto alla riservatezza del minore rispetto alla libertà di manifestazione del pensiero del genitore;

– Cass. civ., sez. I, 10 marzo 2020, n. 6795, pur se non riferita direttamente ai social, conferma che tutte le decisioni di maggiore interesse per il minore devono essere concordate e che il giudice può intervenire se il comportamento di un genitore è lesivo del suo benessere.

Pertanto, in sede di appello la madre censurava la sentenza di primo grado (anche) nella parte in cui aveva rigettato la propria domanda finalizzata a sottoporre le pubblicazioni future delle immagini della figlia minore sui profili social al previo consenso di essa genitrice in quanto i fatti e i documenti dalla stessa allegati non erano stati esaminati con la dovuta perizia alla luce del quadro normativo e degli orientamenti formatisi sul punto.

La censura veniva accolta, la Corte d’Appello delle Marche recepiva le doglianze della madre, fondate su puntuali richiami normativi e  giurisprudenziali, affermando che:

deve osservarsi che la tutela della vita privata e dell’immagine dei minori trova fonte, nel nostro ordinamento, nell’art. 10 c.c., nel combinato disposto degli art.4 , 7, 8 e 145 del d.lgs 196/2003 nonchè negli artt. 1 e 16 della Convenzione di New York del 20.11.1989, ratificata dall’Italia con legge 176/1991. Poiché l’immagine fotografica del figlio costituisce un dato personale ai sensi dell’art. 4 d.lgs 196/2003, la pubblicazione da parte di un genitore di numerose foto del figlio sui social network, in assenza del consenso dell’altro, si pone in contrasto con le norme citate ed integra un’illegittima interferenza nella vita privata, dovendosi ritenere che l’inserimento di foto dei minori sui social network debba considerarsi un’attività in sé pregiudizievole in ragione delle caratteristiche proprie della rete internet. Ne discende che la pubblicazione di foto del figlio minore sui profili social, con la esposizione ai rischi derivanti dalla diffusione dell’immagine fra un numero indeterminato di persone, costituisce atto di straordinaria amministrazione necessitante del consenso di entrambi i genitori, ragion per cui, in accoglimento dell’appello incidentale va imposto ad entrambi i genitori, fino al raggiungimento della maggiore età della figlia, il divieto di pubblicare ulteriori fotografie della minore senza l’assenso dell’altro genitore“.

Per concludere, con la separazione vengono meno una serie di automatismi, che vanno benissimo finché la coppia rimane unita, ma quando il nucleo familiare si disgrega occorre rimodulare regole ed abitudini.

Non da ultimo è opportuno affidarsi a professionisti che conoscono a dovere – e praticano assiduamente – la materia familiare e minorile: in presenza di figli queste due materie non sono alternative tra loro, ma vanno di pari passo.

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